Circ. INPS: Integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga

SOSPENSIONE VERSAMENTI E TRIBUTI: il vademecum dell’Agenzia delle Entrate
marzo 26, 2020
BENVENUTA CAMILLA
aprile 8, 2020

OGGETTO: Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, relativo alle misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Norme speciali in
materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario,
cassa integrazione in deroga
SOMMARIO: Sommario: Con la presente circolare si illustrano le misure a sostegno del reddito previste
dal decreto-legge n. 18/2020, relativamente alle ipotesi di sospensione o riduzione
dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19,
nonché sulla gestione dell’iter concessorio relativo alle medesime misure previste dagli
articoli 19, 20, 21 e 22 del citato decreto.

 

Per comodità riportiamo di seguito quanto utile ai fini della richiesta di Cassa Integrazione Guadagni in deroga.

Per scaricare tutta la Circolare ed i sui allegati

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Circolare n.47 INPS https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2047%20del%2028-03-2020.pdf

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All. 3 https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2047%20del%2028-03-2020_Allegato%20n%203.pdf

F) Cassa integrazione in deroga
L’articolo 22, comma 1, del decreto in parola prevede, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19, che le Regioni e le Province autonome interessate possono riconoscere trattamenti di cassa
integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un
periodo non superiore a nove settimane, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi
quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non
trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di
orario, in costanza di rapporto di lavoro. Secondo gli accordi assunti a livello territoriale e in relazione agli
stanziamenti regionali o delle Province autonome disponibili, sarà possibile il ricorso alla cassa integrazione in
deroga anche con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato del settore agricolo, qualora
l’azienda non possa chiedere la tutela ordinaria per aver fatto ricorso, per altre causali, al numero massimo
annuale di giornate fruibili.
Considerato che il periodo di CIG è espresso in settimane, le Regioni, previa verifica che le aziende non
hanno già usufruito dell’intero periodo concedibile, potranno con un ulteriore decreto, concedere il periodo
residuo, sempre nel rispetto del limite delle nove settimane di concessione.
Si ribadisce che, i datori di lavoro che hanno diritto di accedere alle prestazioni ordinarie (CIGO e assegno
ordinario garantito dal FIS o dai Fondi di cui all’articolo 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015), dovranno
richiedere la prestazione con causale “COVID-19 Nazionale” alla propria gestione di appartenenza e non
potranno accedere alle prestazioni in deroga.
Ne deriva altresì che potranno accedere alla prestazione in parola le aziende che, avendo diritto solo alla
CIGS, non possono accedere ad un ammortizzatore ordinario con causale “COVID-19 nazionale” (a titolo
meramente esemplificativo e non esaustivo si ricorda che rientrano nella fattispecie descritta le aziende del
commercio e le agenzie di viaggio e turismo sopra i 50 dipendenti).
Come previsto dal comma 7 del citato articolo 22, la prestazione di cui al medesimo articolo, consentendo il
ricorso alla prestazione di cassa integrazione in deroga sull’intero territorio nazionale per i lavoratori
dipendenti di ogni settore produttivo, sono aggiuntive sia rispetto alle disposizioni già adottate per i
trattamenti in deroga, che rispetto ai trattamenti specifici previsti per le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia
Romagna, di cui agli articoli 15 e 17 del decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9.
Pertanto, resta fermo, nell’ambito delle disposizioni per la cassa integrazione in deroga, quanto disciplinato
dall’Istituto con la circolare n. 38/2020, ai paragrafi D ed E.
In merito agli accordi sindacali previsti dal comma 1 dell’articolo 22 del decreto-legge in esame, si specifica
che i datori di lavoro con dimensioni aziendali fino ai 5 dipendenti sono esonerati dall’accordo, mentre per
dimensioni aziendali maggiori, la cassa integrazione in deroga sarà autorizzata dalle Regioni e Province
autonome previo accordo, raggiunto anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro. Si considera, altresì, esperito
l’accordo di cui all’art. 22, comma 1, con la finalizzazione della procedura di informazione, consultazione ed
esame congiunto di cui all’articolo 19, comma 1.
La disposizione riconosce ai beneficiari dei trattamenti in argomento la contribuzione figurativa e i relativi
oneri accessori (ANF) ove spettanti.
Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti
ivi previsti, il trattamento è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
Ai sensi del comma 2 del citato articolo 22, sono esclusi dall’applicazione della misura in commento i datori di
lavoro domestico.
Il trattamento di cui al presente comma si applica esclusivamente per quei lavoratori che sono impossibilitati,
a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a prestare la propria attività lavorativa, purché risultino
alle dipendenze dell’azienda richiedente la prestazione alla data del 23 febbraio 2020. Tra tali lavoratori
rientrano anche i lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015,
n. 81, occupati alla data del 23 febbraio 2020. L’accesso dei lavoratori intermittenti al trattamento in deroga
è riconosciuto ai sensi della circolare INPS n. 41 del 2006 e nei limiti delle giornate di lavoro effettuate in
base alla media dei 12 mesi precedenti.
Poiché l’emergenza epidemiologica da COVID-19 rientra nel novero degli eventi oggettivamente non evitabili
(c.d. E.O.N.E), per il trattamento di cui al comma 1 dell’articolo 22 in commento, non si applicano le
disposizioni relative al requisito dell’anzianità di effettivo lavoro, previsto dall’articolo 1, comma 2, primo
periodo, del D.lgs n. 148/2015, né è dovuto il contributo addizionale, di cui all’articolo 5 del medesimo
decreto legislativo. Non si applica altresì la riduzione in percentuale della relativa misura di cui all’articolo 2,
comma 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in
deroga.
Si ritiene altresì che, considerata la ratio della norma di garantire tutele omogenee tra i diversi settori, seppur
sottoposte a procedimenti concessori distinti, anche per la CIGD richiesta con la causale “COVID-19
nazionale”, come per la CIGO e l’assegno ordinario, l’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa
all’accoglimento dell’istanza (cfr. il messaggio INPS n. 3777/2019).
Il successivo comma 4 dell’articolo 22 prevede che la prestazione di cui al comma 1 del medesimo articolo sia
concessa con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, le quali provvedono anche alla
verifica della sussistenza dei requisiti di legge, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo H), con
riferimento alle c.d. aziende plurilocalizzate.
Le Regioni inviano all’Istituto, in modalità telematica tramite il “Sistema Informativo dei Percettori” (SIP),
entro quarantotto ore dall’adozione, il decreto di concessione, unitamente alla lista dei beneficiari, la cui
efficacia è, in ogni caso, subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3. L’Istituto
provvede all’erogazione della predetta prestazione.
Pertanto, le domande di accesso alla prestazione in parola devono essere presentate esclusivamente alle
Regioni e alle Province autonome interessate, che effettueranno l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di
presentazione delle stesse.
L’Istituto provvede al monitoraggio della spesa fornendo i risultati dell’attività al Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali e alle Regioni e Province autonome interessate. Al superamento del limite di spesa, anche in
via prospettica, le Regioni e le Province autonome non potranno emettere altri provvedimenti concessori.
A tal fine si ritiene opportuno riepilogare le modalità del monitoraggio della spesa effettuato dall’Istituto.
Le schede di monitoraggio riporteranno la stima dell’impegnato di CIG in deroga effettuata sulle domande di
CIG in deroga concesse a fronte di un decreto della Regione o Provincia autonoma e la spesa effettiva delle
domande per le quali l’INPS ha effettuato l’istruttoria ed emesso la relativa autorizzazione (autorizzazione
INPS).
Il calcolo della stima dell’impegnato verrà effettuato moltiplicando le ore autorizzate per il costo medio di
un’ora di CIG.
Per l’anno 2020, l’importo medio orario della prestazione di integrazione salariale corrisponde a 8,10 euro,
comprensivo di contribuzione figurativa e ANF.
Laddove un’autorizzazione INPS, per effetto dell’applicazione dell’articolo 44, comma 6-ter, del D. lgs n.
148/2015, è conclusa, pertanto non più produttiva di effetti finanziari, la stima verrà sostituita dalla spesa
effettiva.
Qualora il totale della stima dei decreti di CIG in deroga inviati nella Banca Dati Percettori (SIP) dalle Regioni
e dalle Province autonome con esito positivo, raggiunge l’importo stanziato dal Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali con il decreto di ripartizione delle risorse, la Regione o la Provincia autonoma non potrà più
emettere ulteriori provvedimenti concessori, fatto salvo il caso, illustrato al periodo precedente, in cui sia
possibile sostituire la stima con la spesa effettiva.
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con specifiche conferenze e confronti con le Regioni e l’INPS,
monitora il tiraggio effettivo delle risorse finanziarie effettivamente spese rispetto a quelle autorizzate.

G) Istruzioni operative e modalità di pagamento
Le Regioni, verificati i requisiti di accesso, trasmettono all’Istituto i provvedimenti di concessione, unitamente
alla lista dei beneficiari, corredati dalle relative domande aziendali (modello “SR 100”).
La predetta trasmissione dovrà avvenire esclusivamente per il tramite del Sistema Informativo dei Percettori
(SIP), attraverso l’utilizzo del cosiddetto “Flusso B”, indicando il numero di decreto convenzionale “33193”,
appositamente istituito.
Si ricorda che, ai sensi del comma 6 dell’articolo 22 del decreto in commento, il trattamento di cui al comma
1 del medesimo articolo può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della
prestazione da parte dell’INPS, applicando la disciplina di cui all’articolo 44, comma 6-ter, del D.lgs n.
148/2015.
Ne consegue che il datore di lavoro è obbligato ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento
dell’integrazione salariale (modello “SR 41”), entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla
scadenza del termine di durata della concessione o alla data del provvedimento di autorizzazione al
pagamento da parte di INPS, se successivo. Trascorso inutilmente tale termine il pagamento della prestazione
e degli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
Si richiama l’attenzione sulla necessità, da parte degli operatori delle Strutture territoriali, di procedere con
sollecitudine all’emissione del provvedimento di autorizzazione al pagamento ed alla contestuale notifica dello
stesso, via PEC, al datore di lavoro.
Solo successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione, i datori di lavoro dovranno inoltrare
all’Istituto la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi del modello “SR 41”, al fine di
consentire alle Strutture territoriali di erogare le prestazioni in argomento con le stesse modalità in uso per le
prestazioni di CIG in deroga. Non si potrà dare luogo a pagamenti in assenza del numero di autorizzazione.
H) Disciplina sulla cassa integrazione in deroga per le aziende plurilocalizzate
Con il citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e
delle finanze, n.3 del 24 marzo 2020, laddove ci siano datori di lavoro con più unità produttive, site in cinque
più Regioni o Province autonome, “c.d. Plurilocalizzate”, la prestazione sarà concessa con decreto del
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, similmente a quanto già previsto in passato per la cassa
integrazione in deroga.
In particolare, nel caso di datori di lavoro richiedenti la prestazione con unità produttive site in cinque o più
Regioni o Province autonome, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dall’invio della
domanda da parte dell’azienda, effettua l’istruttoria e, nel caso in cui accerti la sussistenza dei presupposti,
quantifica l’onere previsto e lo trasmette all’INPS. Il provvedimento di concessione è emanato con decreto del
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto dei limiti di spesa programmati. Al fine di consentire
un corretto monitoraggio della spesa, il provvedimento di autorizzazione dovrà indicare il numero dei
beneficiari coinvolti, il periodo dell’intervento e le ore complessivamente autorizzate.
A seguito dell’avvenuta emanazione, l’azienda invia la richiesta di pagamento di CIG in deroga all’INPS sulla
piattaforma “CIGWEB” indicando il numero del decreto di concessione. L’INPS, effettuata l’istruttoria, emette
l’autorizzazione inviandola all’azienda a mezzo PEC. Successivamente alla ricezione del provvedimento di
autorizzazione, i datori di lavoro dovranno inoltrare all’Istituto la documentazione per la liquidazione dei
pagamenti, avvalendosi del modello “SR 41”, al fine di consentire alle Strutture territoriali di erogare le
prestazioni in argomento con le stesse modalità in uso per le prestazioni di CIG in deroga.
Si specifica che anche nel caso delle plurilocalizzate si applicano le disposizioni previste per la decretazione
regionale in relazione al requisito soggettivo dell’anzianità lavorativa, all’esenzione del contributo addizionale
e alla riduzione percentuale.
Anche a questo trattamento, concesso direttamente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si applica
l’articolo 44, comma 6- ter, del D.lgs n. 148/2015.
Per i datori di lavoro plurilocalizzati, ma con unità produttive site in meno di cinque Regioni o Province
autonome, la domanda è effettuata, ove ricorrono i presupposti, presso le Regioni dove hanno sede le singole
unità produttive.
I) Adempimenti contributivi
Si ribadisce che alle integrazioni salariali oggetto della presente circolare (trattamento ordinario di
integrazione salariale o di assegno ordinario con causale ” COVID-19 nazionale” e cassa integrazione in
deroga) non si applica, per le ragioni sopra esposte, il contributo addizionale di cui agli articoli 5, 29, comma
8, secondo periodo, e 33, comma 2, del D.lgs. n. 148/2015.
Si precisa inoltre che le suddette fattispecie, qualora il datore di lavoro sia tenuto ad anticipare la prestazione
di spettanza del lavoratore, soggiacciono alla disciplina prevista dall’articolo 7, comma 3, del D.lgs n.
148/2015 (termine semestrale di decadenza).
Per quanto attiene all’ipotesi di accesso all’integrazione ordinaria o in deroga da parte di datore di lavoro che
abbia già in corso un periodo di integrazione salariale straordinaria, si precisa, considerato quanto disposto
dall’articolo 20, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 (il quale prevede la sospensione – e non
l’interruzione – degli effetti della concessione della cassa integrazione precedentemente autorizzata), che il
termine di decadenza decorre dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della
concessione di CIGS o dalla data del provvedimento di concessione se successivo, secondo quanto previsto
dal già richiamato articolo 7, comma 3, del D.lgs n. 148/2015.
Sul punto, si rimanda alle indicazioni fornite con la circolare n. 9/2017 e con la circolare n. 170/2017.
Inoltre, tenuto conto che il periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale concesso ai sensi
dell’articolo 19 del decreto-legge n. 18/2020 non è conteggiato ai fini dei limiti previsti dall’articolo 4, commi
1 e 2, e dall’articolo 12 del D.lgs. n. 148/2015, si precisa che il suddetto periodo non rileva neanche ai fini
della determinazione della misura dell’aliquota del contributo addizionale – previsto dall’articolo 5 dello stesso
decreto legislativo – eventualmente dovuto dal datore di lavoro per successivi periodi di integrazione salariale
o per i residui periodi di integrazione salariale straordinaria sospesa ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge
n. 18/2020.

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